Le principali differenze tra la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti
La legge qualifica come reato la detenzione ai fini di spaccio ossia il possesso con il fine della cessione ad altra persona (anche a titolo gratuito) di una dose, anche minima, di sostanza stupefacente.
In tal caso le forze di polizia accertato che il soggetto fermato stava cedendo o venendo della droga procederà alla denuncia ed eventualmente anche all’arresto.
L'individuazione della distinzione tra detenzione e spaccio non è sempre facile.
La giurisprudenza ha stabilito una serie di indicatori per valutare la situazione, tra cui il principio attivo della sostanza (Cassazione penale sez. VI, 28 ottobre 2010 n. 41366), la presenza di strumenti per il confezionamento, la somma di denaro e liste di clienti (Cassazione penale sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 16834).
Le recenti modifiche normative hanno portato, inoltre, a una suddivisione delle fattispecie di detenzione di stupefacenti. Infatti, la legge prevede pene più severe per chi detiene droghe c.d. "leggere" o "pesanti" (nonostante in Italia non sia prevista tale suddivisone) con l'intento di spacciarle, mentre sono previste pene minori per la detenzione considerata "lieve".
Con riguardo agli aspetti di un eventuale processo penale è importante considerare che, la tossicodipendenza, non comporta di per sé l'incapacità di essere imputati, salvo che non si possa provare la cronica intossicazione da sostanze stupefacenti attraverso apposita perizia.
Quindi cosa succede se mi trovano con della droga in tasca?
In definitiva, la detenzione di sostanze stupefacenti è un problema complesso che richiede un'attenta valutazione della situazione.
Stabilito che, al di sopra di un certo limite, la legge considera il possesso di droga destinato allo spaccio, si rileva anche che chi detiene sulla propria persona una sostanza appartenente alla categoria delle droghe pesanti ovvero a quella delle droghe leggere subisce sanzioni diverse.
Per rispondere alla domanda: “che succede se mi trovano con della droga”? La risposta è nella legge, la quale stabilisce che (art. 73 D.P.R. 309/1990 al primo comma) "chiunque coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da 26.000 a 260.000 euro".
Il comma poc’anzi enunciato si riferisce evidentemente alle droghe "pesanti" e prevede pene particolarmente severe.
Il quarto comma dello stesso articolo, prevede che le pene siano ridotte da un terzo fino alla metà rispetto alla pena di cui alla comma 1(ossia la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164 a 77.468) ed è chiaro invece come, in questo caso, si faccia riferimento alle droghe c.d. "leggere".
In conclusione, la detenzione di sostanza stupefacente per uso personale non è considerata un reato bensì un illecito amministrativo (pertanto ci sarà una sanzione solo amministrativa), d'altro canto il reato punito è invece lo spaccio di sostanza stupefacenti o psicotrope. In questi casi ricorda di contattare un avvocato, il quale potrà aiutarti a tutelare i tuoi diritti ed evitare un aggravio della tua posizione.
Carmine D. Alianelli
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